{"id":19,"date":"2014-07-31T12:45:28","date_gmt":"2014-07-31T10:45:28","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=19"},"modified":"2014-08-01T12:53:46","modified_gmt":"2014-08-01T10:53:46","slug":"assegno-mantenimento-per-figli-e-coniuge-dal-giudice-detrazione-rivalutazione-730","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2014\/07\/assegno-mantenimento-per-figli-e-coniuge-dal-giudice-detrazione-rivalutazione-730\/","title":{"rendered":"Assegno mantenimento per figli e coniuge dal giudice: detrazione, rivalutazione 730"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi nel 730 e nel modello unico a patto che rispettanto alcuni requisiti.<strong><br \/>\nLa rivalutazione dell\u2019assegno di mantenimento<\/strong><br \/>\nPer il fisco <strong>gli assegni periodici corrisposti al coniuge<\/strong>, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell\u2019autorita\u2019 giudiziaria ai sensi dell\u2019art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.<\/p>\n<p><!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http:\/\/quicksense.net\/ --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza <strong>ma volontariamente<\/strong>, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, <strong>non pu\u00f2 essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef<\/strong>, ai sensi dell\u2019art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia gi\u00e0 la corte di cassazione <strong>con sentenza n. 15101 del 2004<\/strong> \u2013 aveva sancito che \u201cgli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, cos\u00ec come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat\u201d). Il giudice deve stabilire quanto e\u2019 necessario al mantenimento del coniuge cui non \u00e8 stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La Legge non prevede automaticamente ed espressamente<\/strong> la rivalutazione in base all\u2019indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non \u00e8 sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l\u2019argomento leggendovi anche l\u2019articolo sulla <a href=\"http:\/\/www.tasse-fisco.com\/famiglia-e-matrimonio\/rivalutazione-dellassegno-di-mantenimento\/119\/\">rivalutazione dell\u2019assegno familiare<\/a>. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di adeguamento Istat potranno essere portate in detrazione dall\u2019Irpef del soggetto che le sostiene ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice lo preveda tale criterio di adeguamento automatico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Somme aggiuntive date insieme all\u2019assegno<\/strong><br \/>\nSomme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non sar\u00e0 detraibile (risoluzione n. 448\/E del 2008): forse perch\u00e8 le cosiderano una sorta di donazione.<\/p>\n<p><!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http:\/\/quicksense.net\/ --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Requisiti per la deducibilit\u00e0 degli assegni di mantenimento<\/strong><br \/>\nNella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico \u00e8 possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l\u2019assegno corrisposto al coniuge \u00a0ai sensi dell\u2019art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilit\u00e0 opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una \u201cuna tantum\u201d per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilit\u00e0 non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l\u2019art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall\u2019altro coniuge quanto e\u2019 necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma sopra richiamata <strong>non prevede espressamente, per l\u2019assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l\u2019adeguamento automatico agli indici Istat<\/strong>. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall\u2019art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l\u2019assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, \u00e9 applicabile anche all\u2019assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l\u2019assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell\u2019art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquit\u00e0, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilit\u00e0 di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell\u2019assegno di mantenimento\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, <strong>sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico<\/strong>, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell\u2019o<strong>rdinanza n.10323 del 10 maggio 2011<\/strong>.<\/p>\n<p><!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http:\/\/quicksense.net\/ --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testo unico dei redditi pertanto che ci \u00e8 venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilit\u00e0 di tali voci di spese ormai cos\u00ec comuni e contenute nell\u2019articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronucnia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sar\u00e0 deducibile ma solo quella che risulter\u00e0 da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada <strong>contro la libera contrattazione tra le parti <\/strong>che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo \u00e8 necessario che riflettano sull\u2019eventuale accordo economico riguardante l\u2019assegno di mantenimento alla luce di questa pronucnia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge \u00e8 \u201c<em>\u2026ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volont\u00e0 del contribuente o alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019Amministrazione finanziaria<\/em>\u201d. Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilit\u00e0 dell\u2019asssegno di mantenimento del coniuge se non \u00e8 stabilito dal Giudice e non \u00e8 caratterizzato dalla periodicit\u00e0 risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Assegno mantenimento per i figli<br \/>\n<\/strong>Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualcunque titolo date all\u2019ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un\u2019unica soluzione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi nel 730 e nel modello unico a patto che rispettanto alcuni requisiti. 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