{"id":151,"date":"2014-09-17T19:49:52","date_gmt":"2014-09-17T17:49:52","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=151"},"modified":"2016-03-07T12:25:05","modified_gmt":"2016-03-07T11:25:05","slug":"mifid-atto-secondo-che-cosa-cambia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2014\/09\/mifid-atto-secondo-che-cosa-cambia\/","title":{"rendered":"MiFID \u201cAtto Secondo\u201d: che cosa cambia"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/AAEAAQAAAAAAAAP9AAAAJDUyMGE0YjIyLWFkMzEtNGU0MS1iNjUzLTJhNTI3NmY0NTIyZA.jpg\" rel=\"attachment wp-att-728\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-728\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/AAEAAQAAAAAAAAP9AAAAJDUyMGE0YjIyLWFkMzEtNGU0MS1iNjUzLTJhNTI3NmY0NTIyZA.jpg\" alt=\"AAEAAQAAAAAAAAP9AAAAJDUyMGE0YjIyLWFkMzEtNGU0MS1iNjUzLTJhNTI3NmY0NTIyZA\" width=\"280\" height=\"160\" \/><\/a><br \/>\nLa MiFID II intende rafforzare il regime di trasparenza delle negoziazioni e i presidi di tutela degli investitori: su quest\u2019ultimo tema ci soffermiamo in questo articolo.<br \/>\n<!--more--><br \/>\nIl processo di revisione della MiFID &#8211; la disciplina europea di riferimento per la prestazione dei servizi di investimento, oltre all\u2019organizzazione e funzionamento delle trading venues, le sedi di negoziazione degli strumenti finanziari &#8211; era iniziato con la consultazione della Commissione Europea del 2010 e la successiva proposta dell\u2019ottobre 2011, ma solo a inizio 2014 il Consiglio dell\u2019Unione aveva raggiunto un accordo di massima con il Parlamento Europeo sui testi della direttiva e del regolamento. La nuova regolamentazione, costituita dalla Direttiva 2014\/65\/UE e dal Regolamento n.600\/2014, \u00e8 entrata in vigore a inizio luglio e, una volta emanate le misure di implementazione, verr\u00e0 recepita dagli Stati membri entro met\u00e0 2016 e applicata a decorrere da inizio 2017 (Fig. 1).<\/p>\n<p>La revisione della MiFID (nel seguito \u201cMiFID II\u201d) e del relativo regolamento si \u00e8 resa necessaria in quanto gli sviluppi del mercato degli intermediari finanziari, a seguito della crisi, hanno dimostrato le debolezze di alcuni dei principi cardine della MiFID (struttura regolamentare incentrata sui mercati azionari regolamentati) e la presenza di aree che necessitavano di un rafforzamento delle regole, adattandole a un mercato sempre pi\u00f9 complesso, caratterizzato da un crescente ampliamento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading. La MiFID II interviene pertanto per disciplinare un pi\u00f9 articolato universo di mercati di scambio, nonch\u00e9 i famigerati sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali passa ormai una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici pi\u00f9 evoluti.<\/p>\n<p>I principali interventi in tema di protezione degli investitori<a name=\"_ftnref1\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>\u00a0mirano, in estrema sintesi, a una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, a una maggiore consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilit\u00e0 di informazioni pi\u00f9 dettagliate e pi\u00f9 frequenti) e, infine, a un rafforzamento dei poteri sia ex-ante che ex post delle Autorit\u00e0 di vigilanza.<\/p>\n<p>In attesa delle misure di implementazione che completeranno il quadro operativo, la MiFID II introduce 3 importanti innovazioni:<\/p>\n<ol>\n<li>per la prima volta sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari.Di particolare interesse sono le disposizioni di product governance, finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e\/o collocati non siano adeguati al cliente finale. In particolare, le imprese di investimento devono realizzare prodotti concepiti per rispondere alle esigenze di un target ben definito di clientela e devono adottare una strategia distributiva compatibile con il target di clientela identificato e misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito al target identificato. Tali disposizioni si applicano sia alle imprese di investimento che emettono strumenti finanziari che a quelle che operano in qualit\u00e0 di distributori e tendono a garantire che ex ante ci sia coerenza tra prodotti emessi e\/o collocati e determinati target di clientela.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Contestualmente, alle imprese di investimento \u00e8 richiesto di garantire e dimostrare alle Autorit\u00e0 vigilanti che il personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento abbia conoscenze e competenze adeguate. Inoltre, si impone alle imprese d\u2019investimento di non adottare disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d\u2019altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario qualora la stessa impresa possa offrire uno strumento differente, pi\u00f9 adatto alle esigenze del cliente.<\/p>\n<p>Sempre in tema di prodotti, viene ristretto l\u2019insieme degli strumenti sui quali \u00e8 possibile prestare il servizio di execution only. Gi\u00e0 l\u2019attuale legislazione precisa i casi in cui i clienti possono comprare e vendere strumenti finanziari senza l\u2019applicazione dei principi di adeguatezza (suitability) e\/o appropriatezza. La MiFID II restringe ulteriormente il campo di applicazione, definendo una lista dei prodotti per i quali si pu\u00f2 applicare tale regime, che esclude in particolare i fondi comuni strutturati e, in taluni casi, i depositi strutturati.<\/p>\n<p>Infine, sono introdotti poteri di product intervention, ovvero le Autorit\u00e0 nazionali, l\u2019ESMA e l\u2019EBA (per i depositi strutturati) possono proibire o restringere il marketing e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attivit\u00e0 o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilit\u00e0 finanziaria o dell\u2019ordinato funzionamento dei mercati. Nel solco della MiFID II e, nello specifico, dei poteri di product intervention, si inserisce, in ambito italiano, la consultazione avviata dalla CONSOB il 28 maggio scorso sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail. Con essa si sottopone all\u2019esame del mercato l\u2019ipotesi di introdurre una serie di presidi per il rafforzamento della tutela del risparmio, che comprendono anche la raccomandazione agli intermediari di astenersi dal commercializzare agli investitori retail alcune tipologie di prodotti connotati da pi\u00f9 alta complessit\u00e0<a name=\"_ftnref2\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>\u00a0e di distribuire prodotti a complessit\u00e0 comunque elevata<a name=\"_ftnref3\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>\u00a0solo nell\u2019ambito di servizi di consulenza cd \u201cevoluta\u201d.<a name=\"_ftnref4\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftn4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>\u00a0Si richiede inoltre agli intermediari di tenere in debita considerazione nelle policy aziendali gli orientamenti dell\u2019ESMA<a name=\"_ftnref5\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftn5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>\u00a0in materia di distribuzione di prodotti complessi e in materia di product governance dei prodotti strutturati diretti al retail.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>si definiscono le caratteristiche del servizio di consulenza indipendente.Le imprese di investimento che offrono il servizio di consulenza devono comunicare al cliente se la consulenza \u00e8 fornita su base indipendente oppure no e se forniranno al cliente una valutazione periodica dell\u2019adeguatezza (suitability) degli strumenti raccomandati.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel caso in cui la consulenza sia indipendente, l\u2019impresa di investimento dovr\u00e0 effettuare un\u2019analisi di mercato ampia, dovr\u00e0 disporre di una proposta di strumenti finanziari sufficientemente diversificata in relazione alla tipologia di strumento e agli emittenti e non potr\u00e0 ricevere o pagare i cosiddetti incentivi o inducement (ovvero l\u2019impresa potr\u00e0 essere remunerata per il servizio solo dal cliente, non per esempio attraverso retrocessioni delle commissioni da parte delle case prodotto).<a name=\"_ftnref6\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftn6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>\u00a0Andr\u00e0 inoltre comunicato al cliente anche il costo della consulenza fornita.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>si rafforzano la normativa sulla valutazione di adeguatezza e gli obblighi di comunicazione alla clientela.Come noto, in base al dettato della MiFID, l\u2019impresa di investimento che eroga il servizio di consulenza o di gestione del portafoglio \u00e8 tenuta ad acquisire le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Con la MiFID II tale norma viene integrata. Innanzitutto, nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente, si fa esplicito riferimento alla necessit\u00e0 di individuare la capacit\u00e0 dello stesso di sopportare eventuali perdite e la sua tolleranza al rischio. In secondo luogo, se l\u2019impresa raccomanda un pacchetto di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza va fatta sull\u2019intero pacchetto. Infine, quando effettua consulenza agli investimenti, l&#8217;impresa, prima che la transazione sia conclusa, deve informare il cliente sulle motivazioni che hanno portato a ritenere l&#8217;operazione di investimento consigliata coerente con le sue caratteristiche.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si rafforzano inoltre gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalit\u00e0 con cui il cliente pu\u00f2 remunerare il servizio di investimento ricevuto. Le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in misura aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo e il suo effetto cumulato sul rendimento dell&#8217;investimento. Laddove possibile, tale informazione deve essere fornita almeno una volta all&#8217;anno durante la durata dell\u2019investimento.<\/p>\n<p>Saranno sufficienti queste regole per garantire un\u2019adeguata protezione degli investitori, tema molto caro alle Autorit\u00e0 di Vigilanza e molto importante per ristabilire la fiducia degli investitori e il corretto funzionamento del sistema finanziario? A oggi \u00e8 appena iniziato il processo che porter\u00e0 all\u2019applicazione della MiFID II nelle legislazioni nazionali, quindi \u00e8 difficile prendere una posizione sul tema. Nel caso italiano, la CONSOB ha spesso richiamato l\u2019attenzione, da ultimo nel Piano Strategico per il triennio 2013-2015, sul fatto che a suo avviso i modelli di business presenti nell\u2019industria finanziaria italiana, spesso orientati alla \u201cvendita del prodotto\u201d pi\u00f9 che alla \u201cfornitura di un servizio\u201d, hanno reso complessa l\u2019adesione sostanziale ai principi della MiFID e amplificato i conflitti di interessi.<a name=\"_ftnref7\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftn7\"><sup>[7]<\/sup><\/a>\u00a0Vedremo se la \u201cnuova\u201d MiFID innescher\u00e0 i cambiamenti auspicati dall\u2019Autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Riguardo alla possibile affermazione anche in Italia della consulenza indipendente, modello distributivo molto sviluppato sul mercato inglese, dove \u00e8 soggetto gi\u00e0 da inizio 2013 a un nuovo pi\u00f9 stringente sistema di regolamentazione (Retail Distribution Review), la revisione della MiFID dovr\u00e0 preliminarmente accompagnarsi al definitivo avvio della vigilanza sui consulenti indipendenti e, in particolare, alla nascita dell\u2019Albo\/Registro dei consulenti indipendenti (persone fisiche e societ\u00e0), che porti al tanto atteso e quanto mai auspicabile \u00a0\u201clivellamento del campo di gioco\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>\u00a0Per maggiori dettagli, si veda Prometeia,\u00a0Yellow Risparmi\u00a0(giugno 2014). I principali interventi in tema di protezione degli investitori sono contenuti nei requisiti organizzativi e nelle regole di condotta.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>\u00a0Nello specifico, l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza identificherebbe come prodotti complessi quelli derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attivit\u00e0 (ad esempio Asset Backed Securities), prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell\u2019emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale, prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi), prodotti finanziari, ad esclusione degli OICR, con leva maggiore di 2 o incorporanti quattro o pi\u00f9 componenti derivative, strumenti finanziari derivati non negoziati in trading venues con finalit\u00e0 diverse da quella di copertura.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>\u00a0Si tratterebbe di prodotti finanziari, ad esclusione degli OICR, incorporanti tre componenti derivative; prodotti finanziari con pay-off legati a indici che non rispettano gli Orientamenti Esma del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF; strumenti finanziari derivati diversi da quelli non negoziati in trading venues con finalit\u00e0 diverse da quelle di copertura; UCITS \u201cstrutturati\u201d come definiti dall\u2019art. 36 del Regolamento UE n. 583\/2010; obbligazioni perpetue; prodotti finanziari, ad esclusione degli UCITS, con leva maggiore di 1 e fondi comuni d&#8217;investimento c.d. alternative (non UCITS) che investono in crediti e\/o in operazioni di cartolarizzazione, o in titoli di societ\u00e0 in crisi.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftnref4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>\u00a0Ovvero una consulenza di tipo indipendente che prevede la valutazione periodica dell\u2019adeguatezza di portafoglio con controllo della concentrazione e con considerazione separata delle diverse caratteristiche dei prodotti e dei connessi rischi e delle diverse caratteristiche dei clienti (c.d. valutazione multivariata) e il rilascio di informativa scritta sulle motivazioni di ogni raccomandazione di investimento.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>\u00a0\u201cMiFID practices for firms selling complex products\u201d di febbraio 2014 e \u201cGood practices for product governance arrangements\u201d di marzo 2014.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftnref6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>\u00a0Il divieto di pagare o ricevere inducement trova applicazione anche nel caso della gestione di portafogli.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.prometeia.it\/it-it\/l-atlante\/il-mercato-del-risparmio\/mifid-eldquo-atto-secondoerdquo-che-cosa-cambia.aspx?idC=64658&amp;idO=33093&amp;LN=it-IT&amp;utm_campaign=208&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=mailup#_ftnref7\"><sup>[7]<\/sup><\/a>\u00a0A parere della CONSOB, gli accertamenti effettuati nel triennio 2010-\u201812 su intermediari rappresentativi dell\u201980% del mercato hanno evidenziato la presenza di modalit\u00e0 non adeguate per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per definire i profili degli investitori e delle procedure di verifica dell\u2019adeguatezza.<br \/>\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br \/>\nFonte:\u00a0http:\/\/www.prometeia.it<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La MiFID II intende rafforzare il regime di trasparenza delle negoziazioni e i presidi di tutela degli investitori: su quest\u2019ultimo tema ci soffermiamo in questo articolo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,5,6,8,62],"tags":[162,161,89,156,158,155,157,159,160],"class_list":["post-151","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-assicurativo","category-economia","category-finanza","category-previdenza","category-unione-europea","tag-cliente","tag-consulenza","tag-europa","tag-finanza-2","tag-finanziari","tag-investimenti","tag-mercati","tag-prodotti","tag-servizi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=151"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}