{"id":1354,"date":"2021-03-16T20:39:58","date_gmt":"2021-03-16T19:39:58","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=1354"},"modified":"2021-03-16T20:39:58","modified_gmt":"2021-03-16T19:39:58","slug":"indennita-di-disoccupazione-naspi-cosa-ce-da-sapere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2021\/03\/indennita-di-disoccupazione-naspi-cosa-ce-da-sapere\/","title":{"rendered":"Indennit\u00e0 di Disoccupazione (NASPI): Cosa c&#8217;\u00e8 da sapere."},"content":{"rendered":"<p>La Nuova Assicurazione Sociale Per l\u2019Impiego (NASPI) \u00e8 una forma di sostegno al reddito che prevede un\u2019erogazione mensile a favore dei lavoratori subordinati (con contratto a tempo determinato o indeterminato) e che perdono involontariamente la propria occupazione, rimanendo privi di reddito.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La NASPI \u00e8 stata istituita dal <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/3\/6\/15G00036\/sg\">D.Lgs. n. 22 del 04\/03\/2015<\/a>\u00a0ed \u00e8 entrata ufficialmente in vigore il 7 marzo 2015, sostituendo di fatto le indennit\u00e0 di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Naspi 2021: chi ne ha diritto?<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Ai fini della erogazione della NASPI \u00a0\u00e8 necessario presentare apposita domanda.<br \/>\nPossono presentare la domanda<\/p>\n<ul>\n<li>lavoratore dipendente privato, a tempo determinato o indeterminato<\/li>\n<li>apprendista<\/li>\n<li>lavoratore dipendente pubblico assunto a tempo determinato<\/li>\n<li>socio lavoratore di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato<\/li>\n<li>lavoratore artistico con contratto di lavoro subordinato<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sono esclusi da questa forma di sostegno al reddito i seguenti soggetti:<\/p>\n<ul>\n<li>operai agricoli<\/li>\n<li>dipendenti pubblici a tempo indeterminato<\/li>\n<li>lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le categorie aventi diritto alla NASPI secondo l\u2019elenco sopra riportato, sono tenute a rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l\u2019impiego (la cosiddetta DID).<\/p>\n<p>Dopodich\u00e9 \u00e8 possibile presentare la domanda per la NASPI 2021, ed entro 15 giorni, recarsi al Centro per l\u2019impiego al fine di stipulare il patto di servizio personalizzato.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<span style=\"color: #ff0000;\">Le condizioni per ricevere la NASPI 2021<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Per ricevere il sostegno al reddito a seguito della perdita involontaria del lavoro, occorre soddisfare alcuni requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>Essere in stato di\u00a0<strong>disoccupazione<\/strong>;<\/li>\n<li>Avere almeno 14 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti al licenziamento;<\/li>\n<li>Aver fatto almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l&#8217;inizio della\u00a0<strong>disoccupazione<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al fine del conteggio dei contributi, sono considerati utili:<\/p>\n<ol>\n<li>i contributi previdenziali versati durante il periodo di lavoro;<\/li>\n<li>i contributi figurativi accreditati per maternit\u00e0 obbligatoria e per periodi di congedo parentale<\/li>\n<li>i periodi di lavoro all\u2019estero (nello specifico in Paesi comunitari o convenzionati),<\/li>\n<li>i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per un massimo di 5 giorni all\u2019anno.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>NOTA BENE<\/strong>: Con <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/MessaggiZIP\/Messaggio%20numero%20689%20del%2017-02-2021.pdf\">messaggio n. 689 del 17\/02\/2021 l&#8217;INPS<\/a> ha precisato che la sottoscrizione dell&#8217;accordo anche di una sola organizzazione sindacale, nonch\u00e9 della adesione del lavoratore, \u00e8 condizione sufficiente per accedere alla indennit\u00e0 di disoccupazione (NASPI)<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">A quanto ammonta l\u2019importo della NASPI 2021?<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Non esiste un importo standard applicabile a tutti i richiedenti.<\/p>\n<p>La quota spettante, infatti, \u00e8 il frutto di un calcolo specifico e legato alle condizioni del singolo soggetto beneficiario.<\/p>\n<p>Nello specifico, l\u2019importo della NASPI 2021 corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni.<\/p>\n<p>Se l\u2019importo supera il massimale previsto dall\u2019INPS, la misura della prestazione equivale al 75% dell\u2019importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.<\/p>\n<p>L\u2019INPS, con la <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/CircolariZIP\/Circolare%20numero%207%20del%2021-01-2021.pdf\">Circolare numero 7 del 21 gennaio 2021<\/a>, ha specificato che a partire dal 1\u00b0 gennaio 2021, l\u2019importo massimo dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione \u00e8 stabilito a 1.335,40 euro e pertanto la retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo della prestazione da erogare corrisponde a 1.227,55 euro.<\/p>\n<p>Occorre, inoltre, sapere che l\u2019importo della NASPI non \u00e8 lo stesso per tutta la durata dell\u2019erogazione prevista. La quota spettante, infatti, diminuisce mensilmente a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La riduzione \u00e8 pari al 3% per ciascun mese.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Come si fa la domanda NASPI 2021?<\/span><\/strong><\/p>\n<p>La presentazione della domanda NASPI deve avvenire entro e non oltre 68 giorni da:<\/p>\n<ul>\n<li>conclusione del rapporto di lavoro subordinato;<\/li>\n<li>fine del periodo di maternit\u00e0 indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro\/malattia professionale (in caso di evento nel periodo di lavoro)<\/li>\n<li>dal 38simo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato in caso di licenziamento per giusta causa<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">\u00a0Modalit\u00e0 di presentazione della domanda<\/span><\/strong><\/p>\n<p>La domanda per il sostegno al reddito deve essere presentata in via telematica, direttamente sul sito dell\u2019INPS. In alternativa, ci si pu\u00f2 affidare agli Enti di Patronato o al Contact Center dell\u2019INPS.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Pagamento e durata della NASPI<\/span><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019INPS stesso provvede ad accreditare sul conto corrente bancario o postale gli importi spettanti con cadenza mensile. In alternativa, pu\u00f2 anche essere erogato un bonifico presso un ufficio postale del comune di residenza del richiedente o a domicilio.<\/p>\n<p>Il sussidio viene erogato per un numero di settimane corrispondenti alla met\u00e0 delle settimane di contribuzione nel corso degli ultimi 4 anni, e fino a un massimo di 24 mesi.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Covid-19 e NASPI<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Purtroppo, come ben sappiamo, gli effetti della pandemia da Covid 19 hanno inciso notevolmente sul mercato del lavoro e sull\u2019occupazione in generale. La platea degli aventi diritto alla NASPI si \u00e8 inevitabilmente allargata, comprendendo soprattutto tutti i soggetti che hanno visto scadere il proprio contratto a tempo determinato senza la possibilit\u00e0 di rinnovo.<\/p>\n<p>L\u2019INPS, a tal proposito, ha annunciato una proroga del termine di presentazione delle domande NASPI 2020 e per la NASPI anticipata (in caso di apertura di partita IVA).<br \/>\nI soggetti i cui rapporti di lavoro sono terminati tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 dicembre 2020, hanno tempo 68 (normalmente previsti) + 60 giorni aggiuntivi per richiedere il sussidio.<br \/>\nPer l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione in forma anticipata, invece, il termine di presentazione \u00e8 stato prorogato di 60 giorni, in aggiunta agli ordinari 30.<\/p>\n<p>Riassumendo, la domanda NASPI 2021 deve essere inoltrata entro e non oltre 128 giorni dalla data di perdita involontaria del lavoro.<\/p>\n<p>In caso di incentivo all\u2019autoimprenditorialit\u00e0, ossia NASPI anticipata, il termine di presentazione della domanda \u00e8 pari a 90 giorni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Nuova Assicurazione Sociale Per l\u2019Impiego (NASPI) \u00e8 una forma di sostegno al reddito che prevede un\u2019erogazione mensile a favore dei lavoratori subordinati (con contratto a tempo determinato o indeterminato) e che perdono involontariamente la propria occupazione, rimanendo privi di reddito.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1360,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,4,7,8],"tags":[862,184,860,361,268,316,267,859,56,182,269,861,208],"class_list":["post-1354","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-assicurativo","category-attualita","category-lavoro","category-previdenza","tag-categorie","tag-contributi","tag-determinato","tag-dipendenti","tag-disoccupazione","tag-domanda","tag-indennita","tag-indeterminato","tag-inps","tag-lavoratori","tag-naspi","tag-online","tag-requisiti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1354","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1354"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1354\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1359,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1354\/revisions\/1359"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1360"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}