{"id":1182,"date":"2020-01-07T19:07:30","date_gmt":"2020-01-07T18:07:30","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=1182"},"modified":"2020-01-07T19:07:30","modified_gmt":"2020-01-07T18:07:30","slug":"decreto-fiscale-di-fine-anno-le-novita-piu-importanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2020\/01\/decreto-fiscale-di-fine-anno-le-novita-piu-importanti\/","title":{"rendered":"Decreto fiscale di fine anno: Le novit\u00e0 pi\u00f9 importanti."},"content":{"rendered":"<p>Dagli incentivi per la moneta elettronica e la lotteria degli scontrini alla semplificazione fiscale, dalla lotta all\u2019evasione contributiva alle nuove sanzioni per gli evasori, ecco i punti principali del decreto fiscale approvato (<a title=\"Apertura in nuova scheda - Collegamento a sito esterno\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" aria-label=\"DL 26 ottobre 2019, n. 124\">DL 26 ottobre 2019, n. 124<\/a>).<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h3 id=\"cont1\">Incentivi alla moneta elettronica<\/h3>\n<p>L\u2019incentivo ai pagamenti elettronici e le nuove limitazioni all\u2019utilizzo del contante sono i cardini di un fisco pi\u00f9 equo ed efficiente. Il Decreto Fiscale introduce delle agevolazioni a favore degli esercenti sotto forma di credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. Allo stesso tempo, a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di utilizzo del contante diminuisce dagli attuali\u00a0<strong>3.000 euro a 2.000<\/strong>, per assestarsi infine a\u00a0<strong>1.000<\/strong>\u00a0dal 1\u00b0 gennaio 2022.<\/p>\n<h3 id=\"cont2\">Lotteria degli scontrini<\/h3>\n<p>La lotteria degli scontrini, in vigore dal 1\u00b0 luglio 2020, incentiva i consumatori a chiedere lo scontrino agli esercenti, che devono trasmetterlo in via telematica.<\/p>\n<p>I contribuenti, per partecipare all&#8217;estrazione, devono comunicare all&#8217;esercente al momento dell&#8217;acquisto uno specifico codice lotteria: i casi di rifiuto da parte degli esercenti potranno essere segnalati nella sezione dedicata del portale Lotteria.<\/p>\n<p>Chi pagher\u00e0 con la moneta elettronica parteciper\u00e0 all\u2019estrazione di premi dedicati pi\u00f9 ingenti e frequenti rispetto a coloro che pagheranno con il contante. Inoltre nel caso di estrazioni cosiddette \u201c<em>cashless<\/em>\u201d, un premio verr\u00e0 attribuito anche all\u2019esercente che avr\u00e0 battuto lo scontrino vincente. Sar\u00e0 disponibile un sito dedicato in cui i cittadini potranno controllare i biglietti loro assegnati e le estrazioni della lotteria. I premi saranno esenti da imposta.<\/p>\n<h3><strong>Tracciabilit\u00e0 dei pagamenti per detrazioni fiscali\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p>Dal 01\/01\/2020 per poter godere della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi non potranno essere pagate in contanti le seguenti spese:<br \/>\n\u2013 Interessi passivi mutui prima casa<br \/>\n\u2013 Spese per intermediazioni immobiliari per abitazione principale<br \/>\n\u2013 Spese mediche.\u00a0Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l\u2019acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonch\u00e9 alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per tutte le altre spese sanitarie, come ad esempio visite specialistiche, per poterle portare in detrazione in sede di dichiarazioni dei redditi dovranno essere pagate tramite strumenti bancari.<br \/>\n\u2013 Spese Veterinarie<span class=\"text_exposed_show\"><br \/>\n\u2013 Spese Funebri<br \/>\n\u2013 Spese per la Frequenza scuole e universit\u00e0<br \/>\n\u2013 Assicurazioni rischio morte e invalidit\u00e0<br \/>\n\u2013 Erogazioni liberali<br \/>\n\u2013 Spese per la Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi<br \/>\n\u2013\u00a0 Spese per Affitti studenti universitari<br \/>\n\u2013 Spese per Canoni abitazione principale<br \/>\n\u2013 Spese Addetti all\u2019assistenza personale nei casi di non autosufficienza<br \/>\n\u2013 Spese Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.<\/span><\/p>\n<h3><strong>Novit\u00e0 in tema di IVA<\/strong><\/h3>\n<p>A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1\u00b0 luglio 2020, in via sperimentale, nell\u2019ambito di un programma di assistenza\u00a0<em>on line<\/em>, l\u2019Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell\u2019IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell\u2019IVA, ed i registri delle fatture emesse e ricevute. Dal 2021 verr\u00e0 messa a disposizione anche la dichiarazione annuale dell\u2019IVA. Inoltre, la trasmissione telematica all&#8217;Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cd.\u00a0<em>esterometro<\/em>) sar\u00e0 effettuata su base trimestrale invece che mensile.<\/p>\n<h3><strong>Tempi pi\u00f9 lunghi per le dichiarazioni dei redditi<\/strong><\/h3>\n<p>Si introducono modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale. La misura differisce al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d\u2019imposta devono effettuare le comunicazioni\u00a0ai contribuenti e all&#8217;Agenzia delle entrate ed introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio\u00a0d&#8217;imposta. Si sposta, inoltre, dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l\u2019Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata. Allo stesso tempo si dispone che il \u00a0contribuente pu\u00f2 avvalersi della facolt\u00e0 di inviare direttamente in via telematica all&#8217; Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre, anzich\u00e9, come \u00a0precedentemente previsto, entro il 23 luglio di ciascun anno, senza che questo determini la tardivit\u00e0 della presentazione.Tali disposizioni decorrono dall\u2019anno 2021.<\/p>\n<h3><strong>Compensazione dei crediti verso la PA<\/strong><\/h3>\n<p>Vengono estese al 2019 e al 2020 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019 con crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalit\u00e0 previste dalla normativa vigente.<\/p>\n<h3 id=\"cont4\">Lotta alle frodi nel settore dei carburanti<\/h3>\n<p>Il Decreto Fiscale aumenta le misure antifrode nel settore dei carburanti. L\u2019Italia, infatti, continua ad essere interessata da importanti traffici fraudolenti su grandi volumi di carburanti per autotrazione ad un prezzo inferiore a quello ordinariamente praticabile, se non addirittura sotto costo. Questo avviene soprattutto attraverso l\u2019evasione dell\u2019IVA e dell\u2019accisa, sfruttando le pieghe della legislazione sulla libera circolazione dei prodotti tra i Paesi dell\u2019Ue.<br \/>\nViene innanzitutto rafforzato il sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS), con l\u2019introduzione di un termine temporale pi\u00f9 restrittivo (ventiquattr\u2019ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario) rispetto all\u2019attuale. Sono stati, inoltre, resi pi\u00f9 stringenti e uniformi i requisiti di affidabilit\u00e0 e onorabilit\u00e0 dei soggetti che operano nella filiera distributiva.<\/p>\n<p><strong>Tracciabilit\u00e0<\/strong><br \/>\nUn nuovo sistema di tracciabilit\u00e0 dei prodotti classificati come oli lubrificanti \u00e8 stato inserito per contrastarne la vendita illecita come carburanti per autotrazione o, in misura minore, come combustibili per riscaldamento. Tali prodotti saranno individuati mediante i relativi codici di nomenclatura combinata, e avranno l\u2019obbligo di circolare nel territorio nazionale con la scorta di un \u201cCodice amministrativo di riscontro\u201d, emesso dal sistema informatizzato dell\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da annotare sulla prescritta documentazione di trasporto.<\/p>\n<p><strong>Estensione del sistema Infoil<\/strong><br \/>\nIl sistema Infoil, sistema informatizzato di controllo in tempo reale del flusso delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa (benzina e gasolio usato come carburante), gi\u00e0 adottato presso gli impianti di produzione nazionali, \u00e8 stato esteso anche ai depositi fiscali mero stoccaggio dei prodotti energetici. Lo scopo \u00e8 quello di rendere pi\u00f9 efficienti ed uniformi le procedure di controllo rispetto a quelle gi\u00e0 vigenti presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici. La nuova dotazione strumentale consentir\u00e0 all\u2019Amministrazione finanziaria di effettuare, tramite l\u2019accesso autonomo e diretto alle telemisure installate sui serbatoi dei carburanti, il controllo dell\u2019accertamento quantitativo degli stessi con una precisione superiore a quella attualmente consentita dalle misure manuali.<\/p>\n<p><strong>Presentazione telematica del DAS nella filiera distributiva dei carburanti<\/strong><br \/>\nLa misura prevede l\u2019obbligatoriet\u00e0 di presentare esclusivamente in forma telematica il DAS (Documento Amministrativo Semplificato) previsto per la circolazione di gasolio e benzina per uso carburazione. L\u2019obbligo render\u00e0 pi\u00f9 difficoltosa la falsificazione di tali documenti e rendendo cos\u00ec pi\u00f9 difficoltosa la falsificazione di tali documenti e, quindi, l\u2019illecita immissione in consumo dei carburanti nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p><strong>Trasmissione telematica dei dati di contabilit\u00e0 dei soggetti obbligati e dei distributori nel settore dell\u2019energia elettrica e del gas naturale<\/strong><br \/>\nLa disposizione e\u0300 volta a garantire la trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale fatturate da parte dei venditori e quelle fornite a ciascun venditore da parte dei distributori. Ci\u00f2 al fine di consentire all\u2019Amministrazione finanziaria di acquisire, con maggiore tempestivit\u00e0 rispetto all\u2019attuale cadenza annuale, le informazioni utili ai controlli.<\/p>\n<h3 id=\"cont5\">Maggiori controlli sui giochi d\u2019azzardo (agenti sotto copertura)<\/h3>\n<p>Vengono introdotte alcune norme che regolamentano in maniera pi\u00f9 strutturata il settore dei giochi. Tre gli obiettivi principali: combattere le infiltrazioni della criminalit\u00e0 organizzata nel settore, contrastare la diffusione del gioco illegale, arrivare ad un\u2019offerta pi\u00f9 razionale di gioco pubblico sul territorio. La prima misura \u00e8 l\u2019istituzione, a decorrere dall\u2019esercizio 2020, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l\u2019evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalit\u00e0 organizzata, le societ\u00e0 emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non potranno procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, sprovvisti di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio. Viene, inoltre, introdotta una fattispecie di agente sotto copertura per contrastare le violazioni in materia di gioco pubblico, in particolare, quelle relative al divieto di gioco dei minori. Sar\u00e0 possibile effettuare operazioni sotto copertura di gioco a distanza o presso locali delle sale giochi.<\/p>\n<h3 id=\"cont6\">Lotta all\u2019evasione contributiva di false cooperative e imprese<\/h3>\n<p>Alcune societ\u00e0, per evitare di assumere manodopera interna, delegano il reperimento delle risorse a imprese e cooperative fittizie, che non versando le ritenute sui redditi dei lavoratori e l\u2019IVA svolgono l\u2019attivit\u00e0 economica a un costo inferiore a quello che verrebbe sostenuto dal committente, determinando oltre che un danno fiscale anche una turbativa della concorrenza. Inoltre la circostanza che i soggetti interposti non siano patrimonializzati e dunque non \u201caggredibili\u201d con la riscossione coattiva, spesso comporta l\u2019impossibilita\u0300 dell\u2019Amministrazione finanziaria di recuperare le risorse finanziarie sottratte illecitamente.<\/p>\n<p>Per contrastare tali e rilevanti fenomeni, che coinvolgono ampi settori del mondo produttivo, sono state previste due misure: la prima estende il regime del\u00a0<em>reverse charge<\/em>\u00a0(lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all\u2019acquirente) agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, \u2013 in contesti c.d\u00a0<em>labour intensive\u00a0<\/em>\u2013 presso le sedi di attivit\u00e0 del committente, con l&#8217;utilizzo di beni strumentali di sua propriet\u00e0, o comunque a lui riconducibili; la seconda consiste nel contrasto all\u2019omesso versamento di ritenute negli stessi contesti, in presenza di affidamenti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Sono previsti meccanismi per evitare di penalizzare ingiustamente gli operatori che rispettano le regole e agiscono in buona fede.<\/p>\n<h3 id=\"cont7\">Nuova disciplina penale per gli evasori<\/h3>\n<p>Vengono inasprite le pene per gli evasori fiscali. Tra le novit\u00e0, l\u2019innalzamento della pena della reclusione da 6 fino a 8 anni per alcuni reati fiscali, come la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l\u2019 ammontare dei costi fittizi \u00e8 superiore ai 100 mila euro.<br \/>\nViene introdotta la responsabilit\u00e0 penale per gli enti e la confisca per sproporzione limitatamente alle fattispecie propriamente fraudolente.<\/p>\n<h3 id=\"cont8\">Indebite compensazioni<\/h3>\n<p>Per contrastare il fenomeno, il Decreto Fiscale introduce il controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24. In particolare la norma prevede che l\u2019utilizzo in compensazione dei crediti d\u2019imposta che emergono dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette sia subordinato: a) alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui; b) alla presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA. Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, sar\u00e0 possibile rendere ancora pi\u00f9 efficace e tempestiva l\u2019attivit\u00e0 di controllo. In questo quadro \u00e8 previsto il rafforzamento della collaborazione tra l\u2019Agenzia delle Entrate, l\u2019Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e l\u2019Istituto Nazionale per l\u2019Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che potranno inviare all\u2019Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.<\/p>\n<h3 id=\"cont9\">Cambiano gli incentivi per i Piani di Risparmio Individuale<\/h3>\n<p>Per i PIR (Piani Individuali di Risparmio) costituiti a decorrere dal 1\u00b0gennaio 2020 cambiano i criteri per gli investimenti qualificati: in particolare almeno il 70% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia, di cui:<\/p>\n<ul>\n<li>almeno il 25% (rispetto al previgente 30%) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell\u2019indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;<\/li>\n<li>almeno il 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell\u2019indice FTSE MIB o FTSE MID Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (nuovo criterio).<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"cont10\">Ravvedimento operoso<\/h3>\n<p>Si amplia l\u2019ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, lo sconto sulle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo), in precedenza riservate solo ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall\u2019Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.<\/p>\n<h3 id=\"cont11\">Tampon Tax<\/h3>\n<p>Dal primo gennaio 2020 l&#8217;Iva si abbassa dal 22% al 5% sui prodotti compostabili o lavabili per la protezione dell&#8217;igiene femminile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dagli incentivi per la moneta elettronica e la lotteria degli scontrini alla semplificazione fiscale, dalla lotta all\u2019evasione contributiva alle nuove sanzioni per gli evasori, ecco i punti principali del decreto fiscale approvato (DL 26 ottobre 2019, n. 124).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1185,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,527,3,2],"tags":[735,427,189,678,64,737,734,321,28,736],"class_list":["post-1182","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita","category-economia-fisco-finanza","category-fisco","category-politica","tag-carburanti","tag-decreto","tag-detrazioni","tag-fiscale","tag-fiscali","tag-flax","tag-lotteria","tag-novita","tag-scontrini","tag-tampon"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1182"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1182\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1186,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1182\/revisions\/1186"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1185"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}