{"id":1034,"date":"2017-10-23T12:33:03","date_gmt":"2017-10-23T11:33:03","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=1034"},"modified":"2017-10-25T11:26:47","modified_gmt":"2017-10-25T10:26:47","slug":"pensione-sistema-calcolo-nelle-ipotesi-versamenti-contributivi-enti-diversi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2017\/10\/pensione-sistema-calcolo-nelle-ipotesi-versamenti-contributivi-enti-diversi\/","title":{"rendered":"Pensione: il sistema di calcolo nelle ipotesi di versamenti contributivi a enti diversi."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/totalizzazione-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1036\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/totalizzazione-1.jpg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/totalizzazione-1.jpg 225w, https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/totalizzazione-1-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/a><br \/>\nDurante la propria vita lavorativa pu\u00f2 capitare di essere iscritti a due o pi\u00f9 enti previdenziali.<br \/>\nPertanto si versano contributi pensionistici in maniera separata e quindi con la impossibilit\u00e0 di avere conteggiato un unico percorso lavorativo ai fini pensionistici.<br \/>\nCome pu\u00f2 essere calcolata la pensione in questi casi?<br \/>\nSecondo tre metodi: ricongiunzione, totalizzazione e cumulo gratuito.<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<ol>\n<li><strong>RICONGIUNZIONE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019operazione di unificazione dei contributi versati presso diversi gestione previdenziali, allo scopo di ottenere un\u2019unica pensione calcolata su tutti i contributi versati, \u00e8 denominata &#8220;ricongiunzione&#8221;.<br \/>\nTale operazione ha assunto negli ultimi anni particolare importanza, dovuta sia alla mobilit\u00e0 dei lavoratori dal settore privato a quello pubblico, e viceversa, sia alla maggior frequenza dei casi in cui, nel corso della carriera lavorativa, coesistono periodi di lavoro dipendente con attivit\u00e0 di lavoro autonomo o professionale.<br \/>\nIl complesso sistema previdenziale italiano si basa su numerosi trattamenti differenti tra loro, gestiti da un notevole numero di enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di assicurati, il cui universo pu\u00f2 essere suddiviso in quattro grandi settori: a) dipendenti privati;<br \/>\nb) dipendenti pubblici;<br \/>\nc) lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti);<br \/>\nd) liberi professionisti (categorie dotate di una propria Cassa di previdenza).<br \/>\nAll\u2019origine, ciascun fondo era separato: non comunicava con gli altri perch\u00e9 vigeva una sorta di impermeabilit\u00e0 tra le varie categorie professionali. Le conseguenze, per coloro che seguivano esperienze di lavoro diverse, erano ovviamente negative. In pratica, gli \u201cspezzoni\u201d contributivi versati nei vari enti davano diritto a pensioni di importo modesto, quando non si perdevano del tutto. A mano a mano che la mobilit\u00e0 del lavoro ha preso piede si \u00e8 consolidato il principio della ricongiunzione, che pu\u00f2 essere gratuita o onerosaLa\u00a0<strong>ricongiunzione<\/strong>\u00a0dei contributi \u00e8 possibile farla presso l\u2019ultimo ente a cui si \u00e8 iscritti.<br \/>\nTale modalit\u00e0 di calcolo pu\u00f2\u00a0essere onerosa o gratuita.<\/p>\n<p>\u00c8 <strong>onerosa<\/strong> se, ad esempio, si ricongiungono a una gestione\u00a0che prevede una contribuzione pari al 33% del reddito anni in cui si \u00e8 versato solo il\u00a020% (es: da lavoratori autonomi a dipendenti); in questo caso, bisogner\u00e0 allora versare la differenza.<br \/>\nEssa \u00e8 disciplinata da due diverse normative:<br \/>\n&#8211; Legge n. 29\/1979 che consente la ricongiunzione nel fondo lavoratori dipendenti Inps dell\u2019eventuale contribuzione versata in qualit\u00e0 di coltivatore diretto, artigiano e commerciante. \u00c8, per\u00f2, necessario che il richiedente possa vantare, nel periodo antecedente la domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in una o pi\u00f9 gestioni obbligatorie per lavoratori dipendenti. La stessa normativa consente ai dipendenti pubblici e agli iscritti a fondi speciali di previdenza di ricongiungere presso il proprio fondo di appartenenza l\u2019eventuale quota versata nel regime generale Inps;<br \/>\n&#8211; Legge n. 45\/1990 che consente la ricongiunzione presso l\u2019Inps della contribuzione versata in una Cassa o in un fondo libero professionale e viceversa. La destinazione (direzione) dei contributi ricongiunti \u00e8 stabilita dall\u2019iscrizione al momento della domanda.<\/p>\n<p>\u00c8 <strong>gratuita<\/strong> se si ricongiungono periodi con le medesime percentuali di contribuzione.<br \/>\nPer determinare il diritto e la misura della pensione possono essere utilizzati anche i contributi versati in fondi di previdenza diversi da quello cui si \u00e8 iscritti.<br \/>\nEssa riguarda:<br \/>\n&#8211; tutti i dipendenti pubblici (statali, dipendenti degli enti locali);<br \/>\n&#8211; gli iscritti ai fondi speciali Inps, che cessano dal servizio senza diritto alla pensione del fondo di provenienza. In questo caso il trasferimento dei vari spezzoni contributivi avviene presso il regime generale Inps;<br \/>\n&#8211; artigiani, commercianti e coltivatori diretti: non esiste alcuna condizione per la ricongiunzione con il regime generale Inps e, quindi, il conseguente cumulo con la contribuzione da lavoro dipendente.<\/p>\n<p><strong>La ricongiunzione nel sistema contributivo &#8211;\u00a0<\/strong>Per i lavoratori assunti dal 1\u00b0 gennaio 1996 in poi, coloro che percepiranno la pensione esclusivamente con il nuovo sistema contributivo, il problema ricongiunzione non si pone concretamente. A loro infatti \u00e8 data la possibilit\u00e0 di utilizzare, cumulandoli, i diversi periodi maturati presso diverse forme di assicurazione obbligatoria. Praticamente, ognuno dei singoli fondi di previdenza calcola la pensione secondo le proprie regole e paga la quota di sua competenza, sulla base cio\u00e8 della contribuzione accumulata.<\/p>\n<p><strong><br \/>\n2. TOTALIZZAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>La totalizzazione \u00e8 il sistema attraverso il quale si sommano tra loro<strong>\u00a0<\/strong>i periodi contributivi maturati presso enti diversi per raggiungere o i\u00a040 anni di contribuzione oppure almeno 20 anni se la pensione matura dopo i 65 anni.<br \/>\nIn questo modo, nel caso ad esempio di iscrizione presso tre enti diversi, i primi due verseranno all\u2019ultimo ente a cui \u00e8\u00a0iscritto il lavoratore la loro quota di pensione che, sommata con le altre, costituir\u00e0 la\u00a0pensione totalizzata.<br \/>\nA differenza della ricongiunzione, la totalizzazione\u00a0<strong>\u00e8 sempre gratuita<\/strong>.<br \/>\nUn&#8217;alternativa alla ricongiunzione onerosa \u00e8 offerta dalla cosiddetta \u201ctotalizzazione\u201d che dal 1\u00b0 gennaio 2006, in attuazione della legge-delega sulla riforma Maroni (legge 243\/2004), consente di cumulare, senza alcun onere a carico del beneficiario, tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche. La recente riforma Monti-Fornero \u00e8 intervenuta anche su questo fronte eliminando la precedente condizione, ossia il periodo minimo di 3 anni di contributi, che consentiva sino al 2011 l\u2019utilizzo di questo meccanismo.<br \/>\nCon la totalizzazione chi \u00e8 stato iscritto a due o pi\u00f9 forme di assicurazione obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti e la Gestione Separata Inps, quella dei cosiddetti parasubordinati) pu\u00f2 utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione:<br \/>\na) di vecchiaia, a condizione che abbia compiuto l\u2019et\u00e0 pensionabile (quella fissata per gli uomini, anche per le donne) e che possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione;<br \/>\nb) anticipata, a condizione che possa far valere i previsti contributivi di volta in volta richiesti, indipendentemente dall\u2019et\u00e0 anagrafica (40 anni e 7 mesi nel triennio 2016-2018);<br \/>\nc) di inabilit\u00e0 e indiretta.<br \/>\nLa totalizzazione (la cui richiesta esclude il ricorso alla ricongiunzione), riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle diverse gestioni.<br \/>\nPer ottenere la totalizzazione dei periodi contributivi occorre presentare un\u2019apposita domanda all\u2019ente presso cui interessato \u00e8 (o \u00e8 stato) iscritto.<br \/>\nIl calcolo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione viene effettuato applicando esclusivamente il criterio contributivo, <strong>il pi\u00f9 penalizzante<\/strong>.<br \/>\nIn particolare, per le Casse professionali \u00e8 previsto che il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo sia pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa, con un minimo annuo garantito dell\u20191,5%.<br \/>\nE per mettere i conti previdenziali al riparo dalle oscillazioni dei mercati, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0, nel caso che il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello relativo alla variazione della media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo), di applicare quest\u2019ultimo parametro.<br \/>\nLe gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di cui sopra. L\u2019onere dei trattamenti \u00e8 a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.<br \/>\nIl pagamento della pensione \u201ctotalizzata\u201d, la somma degli importi liquidati dalle singole gestioni, \u00e8 effettuato sempre dall\u2019Inps, anche nel caso in cui non sia interessata contribuzione Inps.<br \/>\n<strong>IMPORTANTE!<\/strong>\u00a0La pensione di vecchiaia maturata a seguito della totalizzazione, decorre dal primo giorno del 19\u00b0 mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti. La pensione anticipata decorre dal 22\u00b0 mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3. CUMULO GRATUITO <\/strong><\/p>\n<p>Reso operativo dalla pubblicazione della<a href=\"https:\/\/www.inps.it\/bussola\/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2012-10-2017.htm\">\u00a0<\/a>Circolare Inps n.140\/2017, il cumulo gratuito dei contributi rappresenta, insieme a\u00a0totalizzazione\u00a0e\u00a0ricongiunzione,\u00a0<strong>una delle tre soluzioni che consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni<\/strong>. Pi\u00f9 precisamente, grazie al cumulo, \u00e8 quindi possibile per il lavoratore che abbia versato contributi a enti previdenziali diversi di sfruttare per intero il proprio patrimonio contributivo, senza tuttavia sborsare le somme (a volte notevoli) previste per la ricongiunzione, o dover attendere un anno e mezzo per intascare l\u2019assegno, come previsto invece per la totalizzazione.<\/p>\n<p>Il ricorso all\u2019istituto del <strong>cumulo gratuito\u00a0<\/strong>(esteso dalla Legge di Bilancio 2017 anche ai liberi professionisti), consente di sommare &#8211;\u00a0<strong>per l&#8217;appunto, gratuitamente<\/strong>\u00a0&#8211; i periodi di iscrizione a enti diversi per avere un&#8217;unica pensione, anche nei casi in cui non siano stati effettivamente maturati i requisiti contributivi richiesti per le singole gestioni.<br \/>\nPi\u00f9 precisamente, il\u00a0cumulo gratuito consente di accedere al pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero: l\u2019importo della pensione sar\u00e0 per\u00f2 corrisposto in due fasi con l&#8217;Inps a precedere la Cassa professionale che, viceversa, provveder\u00e0 all&#8217;erogazione della pensione di sua competenza solo nel momento in cui vengano effettivamente \u00a0soddisfatti i prerequisiti necessari, da ordinamento, al conseguimento del trattamento pensionistico.<br \/>\nIl nuovo cumulo, quindi, sar\u00e0 utilizzabile per sommare tutti gli \u201cspezzoni\u201d contributivi (altrimenti persi), presenti in altre gestioni previdenziali diverse da quella di appartenenza. I quali, da una parte, concorreranno a far maturare in anticipo il diritto alla pensione (vecchiaia, anzianit\u00e0 ecc.); dall\u2019altra, contribuiranno a elevare l\u2019importo della prestazione. La pensione si potr\u00e0 ottenere una volta raggiunti i previsti requisiti di et\u00e0 e di contribuzione e avr\u00e0 decorrenza dal mese successivo.<\/p>\n<p><strong>Che cos\u2019\u00e8: la &#8220;storia&#8221; del cumulo gratuito &#8211;\u00a0<\/strong>Si tratta della riedizione del cumulo contributivo gi\u00e0 operativo dal 2013, introdotto dalla legge di Stabilit\u00e0 di quell\u2019anno (n.228\/2012). Cumulo del quale potevano fruire tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla Gestione Separata, con l\u2019unica eccezione dei professionisti iscritti alle Casse private. \u00a0Due le modifiche previste, entrambe in vigore a partire dal 2017: abrogazione della condizione della \u201cassenza del requisito per l\u2019accesso alla pensione di vecchiaia\u201d per avvalersi del cumulo; possibilit\u00e0 di utilizzare il cumulo, anche in caso di pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia, come previsto prima) al raggiungimento dei previsti requisiti stabiliti dalla riforma Fornero, ossia 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018 (requisiti da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti).<br \/>\nPrincipale novit\u00e0 datata 2017 \u00e8 poi di fatto\u00a0<strong>l&#8217;estensione del cumulo gratuito anche alle libere professioni.<br \/>\n<\/strong>Due, in particolare, gli interventi dell&#8217;Istituto nazionale di Previdenza Sociale a riguardo: il primo,\u00a0la circolare n.60\/2017, con il quale prendeva atto della novit\u00e0 limitandosi a dettare le istruzioni applicative valide per tutti fondi previdenziali, con l&#8217;esclusione delle Casse professionali. Un rinvio attribuito proprio alle perplessit\u00e0 suscitate proprio dagli enti privatizzati, i quali avevano chiesto che venisse innanzitutto quantificato l\u2019impatto che la nuova formula potesse avere sui singoli bilanci &#8211; \u00a0che, va ricordato, devono garantire l\u2019equilibrio per almeno 30 anni, con proiezioni a 50 anni &#8211; per evitare che l\u2019uscita anticipata degli iscritti, nella ipotesi di numerosi soggetti richiedenti, potesse rivedere i calcoli attuariali delle singole Casse al punto di costringerle a intervenire aumentando i contributi o l&#8217;et\u00e0 pensionabile.<br \/>\nUna questione non di poco conto, ma fondamentale per comprendere il modello che Inps ha scelto di applicare con la sua seconda circolare.<br \/>\n<strong>Calcolo pro-quota &#8211;\u00a0<\/strong>Per superare i \u201ctimori\u201d della Casse,\u00a0 l&#8217;Inps ha infatti individuato una soluzione pro-rata simile a quella utilizzata per la totalizzazione dei periodi lavorati all\u2019estero in regime di convenzione. Di fatto, la soluzione individuata d\u00e0 la possibilit\u00e0 di utilizzare subito il cumulo\u00a0<strong>per il diritto alla pensione<\/strong>.<br \/>\nPer quanto riguarda per\u00f2 l&#8217;importo della stessa, si deve tenere conto del fatto che l&#8217;INPS versa (subito) la quota di sua competenza,\u00a0<strong>mentre quella correlata ai contributi versati alla Cassa professionale sar\u00e0 pagata al raggiungimento dei relativi requisiti<\/strong>. L&#8217;assegno corrisposto dall&#8217;Istituto sar\u00e0 dunque tecnicamente un anticipo della pensione che, in quanto tale, non prevede il riconoscimento di integrazioni (come, ad esempio, la quattordicesima mensilit\u00e0) e di maggiorazioni sociali.<br \/>\n<strong>La domanda &#8211;\u00a0<\/strong>L&#8217;avvio alla pensione in regime di cumulo \u00e8 attivato\u00a0<strong>a domanda dell&#8217;interessato presso l&#8217;ente previdenziale dove risulta accreditata l&#8217;ultima contribuzione<\/strong>. La pensione liquidata sar\u00e0 \u201cunica\u201d,\u00a0<strong>e cio\u00e8 pagata dall\u2019Inps<\/strong>\u00a0con un solo assegno (anche nei casi in cui l&#8217;Istituto non sia direttamente interessato al pagamento di alcuna quota di pensione, in virt\u00f9 di specifiche convenzioni stipulate con la singola Cassa di riferimento).<br \/>\nL&#8217;importo del trattamento sar\u00e0 invece derivante dalla somma dei diversi spezzoni di pensione ciascuno determinato,\u00a0<strong>secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo<\/strong>, in rapporto ai rispettivi periodi d\u2019iscrizione maturati sulla base alle rispettive regole di calcolo (contribuivo\/retributivo).\u00a0Il trattamento viene versato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della<strong>\u00a0domanda<\/strong>\u00a0(in presenza del sussistere dei requisiti).<\/p>\n<p>Nessun problema per chi avesse gi\u00e0 fatto richiesta di ricongiunzione a pagamento o totalizzazione. Nel primo caso, se il cumulo risultasse pi\u00f9 conveniente, sarebbe possibile chiedere, entro il primo gennaio 2018, il rimborso di quanto versato.<br \/>\nChi, invece, avesse gi\u00e0 fatto domanda di totalizzazione (senza che il procedimento si sia ancora concluso), ha facolt\u00e0 di revocarla e presentare quella di cumulo.<\/p>\n<p><strong>Pubblici dipendenti<\/strong>\u00a0&#8211; Anche i lavoratori pubblici (statali e parastatali) possono avvalersi del cumulo gratuito.\u00a0 Attenzione per\u00f2, perch\u00e9 la stessa Legge di Bilancio precisa che la liquidazione della pensione in regime di cumulo, non sposta i termini stabiliti\u00a0 (12 mesi) per il pagamento\u00a0dell&#8217;indennit\u00e0 di fine servizio. Sar\u00e0 pertanto necessario attendere comunque i dodici mesi per ottenere la &#8220;liquidazione&#8221;.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"http:\/\/www.pensionielavoro.it\/site\/imageRedirect.jsp?idPhoto=21178&amp;idFormat=164&amp;idInstance=14\" alt=\"Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo gratuito a confronto\" width=\"503\" height=\"317\" \/><\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<div class=\"social_button hidden-print\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante la propria vita lavorativa pu\u00f2 capitare di essere iscritti a due o pi\u00f9 enti previdenziali. Pertanto si versano contributi pensionistici in maniera separata e quindi con la impossibilit\u00e0 di avere conteggiato un unico percorso lavorativo ai fini pensionistici. Come pu\u00f2 essere calcolata la pensione in questi casi? 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