{"id":1017,"date":"2017-10-22T20:27:55","date_gmt":"2017-10-22T19:27:55","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=1017"},"modified":"2017-10-23T09:36:24","modified_gmt":"2017-10-23T08:36:24","slug":"cassazione-tarsu-ridotta-del-40-vi-un-disservizio-nella-raccolta-rifiuti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2017\/10\/cassazione-tarsu-ridotta-del-40-vi-un-disservizio-nella-raccolta-rifiuti\/","title":{"rendered":"Cassazione: TARSU ridotta del 40% se vi \u00e8 un disservizio nella raccolta rifiuti."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/310x0_1494270356273.rainews_20170508210355571.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1018\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/310x0_1494270356273.rainews_20170508210355571-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/310x0_1494270356273.rainews_20170508210355571-300x200.jpg 300w, https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/310x0_1494270356273.rainews_20170508210355571.jpg 310w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><br \/>\nLa\u00a0<strong>Corte di Cassazione con Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017 <\/strong>\u00a0ha affermato il principio secondo il quale per avere diritto alla riduzione della tariffa TARSU \u00e8 sufficiente che &#8220;il servizio di raccolta, sebbene\u00a0debitamente istituito e attivato,\u00a0<strong>non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformit\u00e0<\/strong>\u00a0rispetto alle modalit\u00e0 regolamentari relative alle distanze e capacit\u00e0 dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; cos\u00ec da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell&#8217;utente&#8221;.<br \/>\n<!--more--><br \/>\nIn buona sostanza, il diritto\u00a0 alla riduzione tariffaria<strong>\u00a0esula da ogni valutazione sulla responsabilit\u00e0 o meno del Comune, essendo sufficiente che vi sia un disservizio nella\u00a0raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che esso sia imputabile o meno alla responsabilit\u00e0 della Amministrazione comunale.\u00a0\u00a0<\/strong><br \/>\nTale diritto deve essere\u00a0<strong>accertato dal giudice del merito, con onere della prova a carico del contribuente<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>La vicenda: <\/strong>Il Comune di Napoli notificava ad un albergo, attraverso l&#8217;agente di riscossione Equitalia Polis Spa, un avviso di pagamento per TARSU relativa all&#8217;annualit\u00e0 2008.<br \/>\nIl ricorso\u00a0 di impugnazione dell&#8217;avviso veniva accolto dai dai giudici di primo grado.<br \/>\nI giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno ritenuto invece legittimo l&#8217;avviso di pagamento emesso dal Comune.<br \/>\nIl contribuente adiva pertanto la Cassazione lamentando:<br \/>\n1) l&#8217;applicazione regolamentare di\u00a0<strong>tariffe Tarsu differenziate<\/strong>\u00a0tra stabili alberghieri e case di civile abitazione;<br \/>\n2) il mancato riconoscimento del diritto alla\u00a0<strong>riduzione del tributo in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni<\/strong>\u00a0nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella citt\u00e0 di Napoli.<\/p>\n<p>La Cassazione esprimendosi sui due motivi del ricorso ha sentenziato di\u00a0<strong>non accogliere il primo motivo di ricorso:\u00a0<\/strong>In tema di TARSU, afferma la Suprema Corte,\u00a0<em>&#8220;\u00e8\u00a0<strong>legittima<\/strong>\u00a0la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la\u00a0<strong>categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni<\/strong>, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la\u00a0<strong>maggiore capacit\u00e0 produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione<\/strong>\u00a0costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5.2.1997 n.22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attivit\u00e0, il quale pu\u00f2 eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalit\u00e0 dell&#8217;ente&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Tuttavia ha invece\u00a0<strong>accolto il secondo motivo di ricorso<\/strong>, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del diritto alla riduzione del tributo (dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa), in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella citt\u00e0 di Napoli.<br \/>\nTali disfunzioni non deriverebbero da imprevedibili impedimenti organizzativi, n\u00e9 sarebbero giustificabili alla luce del regolamento comunale per l&#8217;applicazione della Tarsu (secondo il quale il diritto alla riduzione non spetta qualora Il disservizio sia determinato\u00a0<em>&#8220;da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento del rifiuti solidi urbani&#8221;<\/em>).<br \/>\nNella sentenza di accoglimento del secondo motivo, la Corte si \u00e8\u00a0 richiamata all&#8217;art. 59, comma 4, del D.Lgs 507\/1993, il quale prevede che\u00a0<em>&#8220;<strong>se il servizio di raccolta<\/strong>, sebbene istituito ed attivato,\u00a0<strong>non \u00e8 svolto<\/strong>\u00a0nella zona di residenza o di dimora nell&#8217;immobile a disposizione ovvero di esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;utente\u00a0<strong>o \u00e8 effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento<\/strong>\u00a0di cui al comma 1, relative alle distanze e capacit\u00e0 dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l&#8217;utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta,\u00a0<strong>il tributo \u00e8 dovuto nella misura ridotta<\/strong>\u00a0di cui al secondo periodo del comma 2&#8243;.\u00a0<\/em><br \/>\nTale secondo periodo afferma testualmente che\u00a0<em>&#8220;Nelle zone in cui non \u00e8 effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati,\u00a0<strong>la tassa \u00e8 dovuta in misura non superiore al 40 per cento<\/strong>\u00a0della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal pi\u00f9 vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita&#8221;<\/em>.<br \/>\nPer la Cassazione, quindi,\u00a0 la riduzione tariffaria\u00a0spetta ogni qual volta il <strong>\u00a0servizio di raccolta<\/strong>\u00a0<strong>non sia svolto secondo le modalit\u00e0 regolamentari e in maniera tale da non consentire all&#8217;utente una sua ordinaria e agevole fruizione.<\/strong><\/p>\n<p>Per il testo della ordinanza:<br \/>\n<a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/documenti\/Cassazione_22531_2017_riduzione_tarsu.pdf\">http:\/\/studiomassimolotti.it\/documenti\/Cassazione_22531_2017_riduzione_tarsu.pdf<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0Corte di Cassazione con Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017 \u00a0ha affermato il principio secondo il quale per avere diritto alla riduzione della tariffa TARSU \u00e8 sufficiente che &#8220;il servizio di raccolta, sebbene\u00a0debitamente istituito e attivato,\u00a0non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformit\u00e0\u00a0rispetto alle modalit\u00e0 regolamentari relative alle distanze e capacit\u00e0 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