{"id":675,"date":"2016-02-24T17:52:50","date_gmt":"2016-02-24T16:52:50","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=675"},"modified":"2016-05-03T19:36:22","modified_gmt":"2016-05-03T18:36:22","slug":"consorzi-di-bonifica-una-sentenza-della-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2016\/02\/consorzi-di-bonifica-una-sentenza-della-cassazione\/","title":{"rendered":"Consorzi di bonifica: una sentenza della Cassazione."},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-676\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/2013-06-39509.jpg-.jpg\" alt=\"2013-06-39509.jpg--\" width=\"280\" height=\"211\" \/><\/p>\n<p><b>La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria<\/b>, con l\u2019importante<b> sentenza n. 2241 del 06 febbraio 2015<\/b> ha stabilito alcuni interessanti principi in merito alla tassazione dei contributi di bonifica.<b><br \/>\n<\/b> <!--more--><\/p>\n<p>In tema di contributi di bonifica, qualora l\u2019ente impositore dimostri la comprensione dell\u2019immobile nel \u201cperimetro di contribuenza\u201d e la relativa valutazione nell\u2019ambito di <b>\u201cun piano di classifica\u201d<\/b>, grava sul contribuente l\u2019onere di provare l\u2019assenza del beneficio.<\/p>\n<p>Tuttavia,<b> ove il proprietario degli immobili contesti il piano di classifica<\/b>, o con riferimento alla sua legittimit\u00e0, o con riferimento al suo contenuto, <b>viene meno la presunzione del beneficio e l\u2019onere della prova torna a gravare sul consorzio.<\/b><\/p>\n<p>Costituisce contestazione avente ad oggetto la legittimit\u00e0 del piano di classifica la denuncia circa la sua predisposizione senza la previa adozione del piano generale di\u00a0 bonifica previsto dalla legge statale e regionale.<\/p>\n<p>Ne consegue che<b> il Consorzio<\/b>, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, <b>ha l&#8217;onere di produrre in giudizio il &#8220;piano di classifica&#8221;<\/b> se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine <b>insufficiente la mera dimostrazione dell&#8217;esistenza del piano medesimo<\/b> e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654\/12; sez. un. n. 11722\/10).<\/p>\n<p>Tale indirizzo seguito da moltissime altre decisione \u00a0muove dalla constatazione che il presupposto dell&#8217;<b>obbligo di contribuzione<\/b>, costituito, ai sensi dell&#8217;art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione della avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell&#8217;immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671\/12; n. 17066\/10, nonch\u00e9 infine Cass. n. 13176\/14). Cosicch\u00e9, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorit\u00e0 regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul Consorzio circa l&#8217;esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum<i> <\/i>di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.<\/p>\n<p>La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell&#8217;onere della prova, all&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei vantaggi fondiari immediati e diretti \u00a0derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di propriet\u00e0 del consorziato posti all&#8217;interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. n. 26009\/08, cui adde Cass. n. 17066\/10).<\/p>\n<p>E&#8217; opportuno aggiungere che il piano di classifica pu\u00f2 certamente evidenziare l&#8217;avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, le quali si siano rese necessarie per la<b> salvaguardia del miglioramento fondiario<\/b>. E in tal senso il piano di classifica pu\u00f2 supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica. Tuttavia, in questo caso, <b>\u00e8 onere del Consorzio fornire la prova<\/b>, oltre che, ovviamente, della effettivit\u00e0 delle opere eseguite, soprattutto del <b>vantaggio diretto e specifico<\/b> che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato.<\/p>\n<p>Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la succitata sentenza, <b>il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimit\u00e0 del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza<\/b>, con ci\u00f2 determinando l\u2019inversione dell\u2019onere della prova sul Consorzio che, ai sensi dell\u2019art. 2697 del codice civile, ha poi la necessit\u00e0 di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio.<br \/>\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br \/>\n<strong>Fonte<\/strong>: <em>www.prontoprofessionista.it<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l\u2019importante sentenza n. 2241 del 06 febbraio 2015 ha stabilito alcuni interessanti principi in merito alla tassazione dei contributi di bonifica.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,490],"tags":[552,128,551,553,554,61],"class_list":["post-675","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fisco","category-giurisprudenza-fiscale","tag-bonifica","tag-cassazione","tag-consorzi","tag-onere","tag-prova","tag-sentenza"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/675\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}