
Il lavoro configurabile come subordinato, anche se effettuato dal partner, non può essere considerato a titolo gratuito. La prestazione di un’attività lavorativa protratta per anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come lavoro subordinato, deve essere effettuata a titolo oneroso, a meno che le parti non provino il contrario ovvero.
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Assicurazioni private per interventi chirurgici: per la Cassazione è rilevante l’obiettivo terapeutico non i mezzi

In materia di interpretazione del contratto, viola i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 cod. civ., l’interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione sanitaria che pretenda di individuare gli interventi rimborsabili (nella specie, di resezione, incannulazione antiblastica, epatotomia e rimozione di adenomi maligni) sulla base delle tecniche utilizzate e non dell’obiettivo terapeutico perseguito, assumendo la rimborsabilità esclusivamente di interventi di natura chirurgica e non radioterapica.
Registratore di cassa: per la Cassazione è legittima la sospensione della licenza in caso di omissione.

La Cassazione legittima l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza per omessa installazione del registratore di cassa comminata – ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del Dlgs 471/1997 – nei confronti di un esercizio commerciale nel caso in cui il registratore risulti inoperoso, ovvero pur essendo stato istallato non sia mai stato utilizzato. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16708/2015. A legittimare la sospensione della licenza, nel caso in esame, è stata la mancata prova dell’utilizzo degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale, previsti dall’articolo 1 della legge 18/1983.
LA CASSAZIONE SULLA IMPUGNABILITA’ DEGLI AVVISI BONARI (36-BIS E 36-TER)
CASSAZIONE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI SEMPRE EMENDABILE
E’ sempre possibile correggere qualsiasi errore contenuto in una dichiarazione fiscale resa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate: lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6665 dell’1 aprile 2015. Il caso affrontato è relativo a una controversiapromossa dal Fondo Assistenza Italiana Integrativa (FASI) contro il Fisco, in merito a una cartella di pagamento dell’IRPEF 2002 seguita a un controllo automatizzato della dichiarazione annuale volto a verificare il mancato versamento di ritenute alla fonte, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR e dell’anticipo d’imposta TFR.
Dichiarazione integrativa
La CTR, rigettando l’appello proposto dal FASI contro la Sentenza della CTP di Roma (n. 299/65/09) – che ne aveva respinto il ricorso -, ha affermato che gli errori nei quali il contribuente dichiarava di essere incorso andavano emendati attraverso unadichiarazione integrativa.
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal FASI, affermando l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione Fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante a oneri diversi e addirittura più gravosi di quelli che la legge definisce a suo carico, in conformità rispetto ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell’oggettiva correttezzadell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Scadenze
Il termine annuale (art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998) previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa, non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso e non manifesta alcun effetto sul procedimento contenzioso iniziato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria – sebbene fondata su elementi o dichiarazioni forniti dallo stesso: «Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comportano l’inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa. Oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.»
Fonte: www.pmi.it
Sulla restituzione dei Contributi previdenziali debitamente versati.
La restituzione dei contributi inutilizzabili ha carattere eccezionale nel nostro ordinamento, come sottolineato dalla Corte Costituzionale con le pronunzia n. 404/2000 e 438/2005.
Mutuo troppo gravoso? Per la Cassazione è annullabile.
Nulla la Cartella esattoriale priva di motivazione
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013 interviene in materia di riscossione in particolare sull’emissione della cartella di pagamento in seguito alla comunicazione di cui all’art. 36 36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bis del dpr n.633/1972.
Gli Ermellini hanno statuito che “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzazione desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma < l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. N.11466/2011).”
Nel caso di specie si è avuto una contrapposizione tra l’Agenzia delle Entrate e una società sulla“carenza di motivazione” della cartella di pagamento, carenza rilevata dai giudici tributari, tanto da condurli a dichiarare “la nullità dell’atto”.
La carenza della motivazione, alla luce di quanto sopra scritto, viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerano acclarate le lacune nel “contenuto motivazionale della cartella”, evidenziandone il peso, in negativo per il Fisco. E questa omessa comunicazione non può essere resa meno rilevante da una presunta “conoscenza di fatto”, da parte del contribuente, degli elementi centrali della “cartella di pagamento”.


