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CORONAVIRUS: dall’Agenzia Europea una guida per adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori.

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (www.osha.europa.eu) ha pubblicato una guida su come proteggere i lavoratori e adeguare i luoghi di lavoro in funzione della epidemia da Covid-19.
Nella guida,  l’Agenzia analizza  i rischi, individua le misure appropriate, evidenzia le criticità e offre le soluzioni che i datori di lavoro devono  adottare negli ambienti di lavoro al fine di proteggere i lavoratori e prevenire contagi da Coronavirus.

Per la consultazione della Guida:

Metodologie di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro

 

Buoni spesa alimentari dei Comuni: Trattamento fiscale e amministrativo.

Come è noto, l’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020 stabilisce che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  1. di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune;
  2. di generi e prodotti di prima necessità.

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EMERGENZA CORONAVIRUS: Comunicazioni Studio

Gentile Cliente,
nell’attuale situazione di emergenza sanitaria per Coronavirus, al fine di contenere in generale l’afflusso e la permanenza di utenti, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni di salute degli utenti e del personale dell’ufficio, può considerarsi quanto mai opportuno l’impiego di modalità alternative per le comunicazioni, le richieste di informazioni e la presentazione di documenti (posta elettronica, servizi on-line, telefono).

A tal fine, la invito ad utilizzare la casella di posta ordinaria:  info@studiomassimolotti.it

Oppure i seguenti numero di telefono:
Mobile 329-2361015  –   Fisso 0833-593207

Per la trattazioni di particolari casistiche non altrimenti gestibili con le modalità di comunicazione sopra indicate e per le quali si ritiene indispensabile l’accesso allo Studio, si consiglia di programmare opportunamente l’accesso con appuntamento da concordare ai numeri sopra riportati.

Certo di una fattiva collaborazione,  si porgono
Cordiali Saluti

 

Anche per il Fisco i debiti si annullano con il silenzio assenso.

La recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce (sentenza n.1539/2018) confermando l’orientamento giurisprudenziale di altre commissioni (Commissione Tributaria di Lecce n.2674/16; Commissione Tributaria Milano n.5667/17), ha annullato una serie di cartelle esattoriali di tributi illegittimi proprio sulla base della mancata risposta al contribuente da parte degli enti.

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Cassazione: solo il fornitore dell’energia elettrica può chiedere il rimborso di addizionali indebite.

Il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In caso di pagamento indebito delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria è il fornitore;

Questi, in estrema sintesi, i principi espressi dal Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con l’Ordinanza n. 29980 del 19 novembre 2019.