
In materia di interpretazione del contratto, viola i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 cod. civ., l’interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione sanitaria che pretenda di individuare gli interventi rimborsabili (nella specie, di resezione, incannulazione antiblastica, epatotomia e rimozione di adenomi maligni) sulla base delle tecniche utilizzate e non dell’obiettivo terapeutico perseguito, assumendo la rimborsabilità esclusivamente di interventi di natura chirurgica e non radioterapica.
Categoria: Giurisprudenza
LA CASSAZIONE SULLA IMPUGNABILITA’ DEGLI AVVISI BONARI (36-BIS E 36-TER)
MIGLIAIA DI CARTELLE EQUITALIA NEL MIRINO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ci siamo. Ormai è questione di poco. I giorni che verranno decideranno la sorte di migliaia di avvisi di pagamento inviati dall’Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, delle relative cartelle esattoriali emesse da Equitalia a seguito del mancato pagamento dei primi. Perché il famoso scandalo, evidenziato a tutti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5451/2013 del 18.11.2013 , secondo cui ben 767 funzionari (su un totale di 1.143: più della metà!) dell’Agenzia delle Entrate avrebbe acquisito la carica di dirigente senza un pubblico concorso, e quindi avrebbe firmato gli atti fiscali senza averne i poteri, è finalmente giunto al suo capitolo conclusivo: la sentenza della Corte Costituzionale da tutti tanto attesa per stabilire il destino di case, conti correnti, pensioni e stipendi.
Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo un anno e mezzo fa circa.
Detto in estrema sintesi, per supplire alla carenza di organico dirigenziale, l’Agenzia delle Entrate, qualche anno fa, aveva deciso di “promuovere” alla qualifica di dirigente ben 767 funzionari, senza prima averli sottoposti a un concorso pubblico, per come invece prescrive la nostra Costituzione (“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”(Art. 97 Cost).
Di tanto si erano accorti sia il Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) che la Commissione Tributaria di Messina (sent. n. 128/2013) che avevano bloccato le suddette nomine a dirigenti. Risultato: migliaia di atti firmati dai “falsi dirigenti” (o meglio, “non correttamente nominati”), e le conseguenti cartelle esattoriali di Equitalia, erano da considerarsi completamente nulli o, addirittura, inesistenti, avendo trovato il loro presupposto in un soggetto privo di qualsiasi potere. Un vero e proprio terremoto.
Per arginare la falla, il Governo è ricorso alla consueta arma che, in casi come questi, viene sfoderata d’urgenza: la sanatoria. Così, il decreto legge 16/2012 (convertito nella legge n. 44/2012) ha concesso, retroattivamente, all’Agenzia delle Entrate il potere di attribuire, a proprio piacimento ed in barba alla stessa Costituzione, incarichi dirigenziali ai propri funzionari (con contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso). Insomma, in attesa del maxi-concorso tutte le nomine dovevano ritenersi valide.
La cosa è puzzata fin troppo, sia alle associazioni di tutela dei consumatori che agli stessi colleghi dei “prescelti”. La pentola dello scandalo, del resto, era stata ormai scoperchiata. E così, la questione è finita al Consiglio di Stato che, sospettando la legge di sanatoria di incostituzionalità (appunto per violazione dell’obbligo del concorso pubblico) ha rinviato la patata bollente alla Corte Costituzionale con Ordinanza di rimessione n. 9/2014.
Corte costituzionale che ha discusso la causa, in pubblica udienza, qualche giorno fa.
La sentenza verrà resa nota a stretto giro. Ma, nel frattempo, è possibile fare qualche proiezione.
Certamente, se la Consulta riterrà che la questione di costituzionalità è infondata, non ci sarà più nulla da fare e i contribuenti che hanno ricevuto le cartelle di Equitalia e, ancora prima, gli atti dell’Agenzia delle Entrate firmati dai “falsi dirigenti” dovranno rassegnarsi a pagare.
Viceversa, se il decreto legge verrà dichiarato incostituzionale, la conseguenza è facilmente intuibile ed, anche, per certi versi, sconvolgente. Infatti, secondo il consolidato orientamento sposato dalla Cassazione e dai tribunali di tutta Italia, gli atti fiscali sono nulli (alcuni tribunali, addirittura, parlano di “inesistenza”) se firmati da chi non aveva il potere per farlo. E dunque, chi non ha ancora pagato potrà fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della richiesta di pagamento. Lo potrà fare anche chi ha chiesto o ha già avviato una rateazione. In passato abbiamo pubblicato anche la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella.
E se sono scaduti i termini per impugnare?
In verità, stando all’orientamento (maggioritario) che ritiene gli atti privi di firma “inesistenti”, questo non dovrebbe essere un problema, in quanto si tratterebbe di una nullità non sanabile neanche con il decorso dei termini. Ovviamente, però, ogni tribunale ha la sua interpretazione.
Come faccio a sapere se il mio atto è firmato da un falso dirigente?
Per evitare un ricorso “alla cieca” contro la cartella esattoriale, bisogna innanzitutto verificare che la stessa abbia come presupposto un pagamento chiesto dall’Agenzia delle Entrate e non da altre amministrazioni. Poi bisognerebbe avere la certezza che l’atto a monte sia stato notificato da uno dei falsi dirigenti. Tuttavia l’elenco dei dirigenti privi di potere non è mai stato diffuso ufficialmente. Il contribuente potrebbe tentare di superare l’ostacolo depositando una istanza di accesso agli atti amministrativi e chiedendo di verificare la documentazione inerente alla carriera del dirigente firmatario.
Fonte: www.laleggepertutti.it
Dichiarazione dei redditi: emendabile solo per errori che non incidono sulla determinazione del reddito.

In presenza di errori meramente formali il contribuente ha più tempo per emendare la dichiarazione fiscale. È quanto emerge dalla sentenza n. 20415/14, pubblicata il 26 settembre dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
IMU TERRENI: DAL TAR DEL LAZIO NUOVA SOSPENSIVA AL 04-02-2015
Come noto diverse Anci Regionali hanno impugnato il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014. All’esito del primo ricorso il TAR Lazio ha sospeso il decreto interministeriale fino all’udienza collegiale del 21 gennaio 2015, nella quale il collegio, con ordinanza n. 1117/2015 del 22 gennaio 2015, ha ritenuto di non confermare la sospensione e di fissare l’udienza di merito per il giorno 17 giugno 2015.
Va, tuttavia, rilevato che il TAR Lazio con decreto presidenziale n. 126 del 14 gennaio 2015 ha sospeso il decreto interministeriale fino al 4 febbraio 2015.
Stante questa situazione, si ritiene che la scadenza del 26 gennaio, fissata dall’art. 1, comma 692 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) sia sospesa, almeno fino al prossimo 4 febbraio, considerato che l’adempimento in questione è conseguente ai nuovi criteri individuati con il decreto interministeriale attualmente sospeso.
La Banca deve dimostrare di aver verificato la solvibilità del cliente.
Mutuo troppo gravoso? Per la Cassazione è annullabile.
Nulla la Cartella esattoriale priva di motivazione
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013 interviene in materia di riscossione in particolare sull’emissione della cartella di pagamento in seguito alla comunicazione di cui all’art. 36 36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bis del dpr n.633/1972.
Gli Ermellini hanno statuito che “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzazione desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma < l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. N.11466/2011).”
Nel caso di specie si è avuto una contrapposizione tra l’Agenzia delle Entrate e una società sulla“carenza di motivazione” della cartella di pagamento, carenza rilevata dai giudici tributari, tanto da condurli a dichiarare “la nullità dell’atto”.
La carenza della motivazione, alla luce di quanto sopra scritto, viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerano acclarate le lacune nel “contenuto motivazionale della cartella”, evidenziandone il peso, in negativo per il Fisco. E questa omessa comunicazione non può essere resa meno rilevante da una presunta “conoscenza di fatto”, da parte del contribuente, degli elementi centrali della “cartella di pagamento”.
Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati Tar Campania – sentenza 16/07/2014 – 1383
Interessante pronuncia del Tar Campania Salerno, in tema di affidamento senza gara di Servizi Legali a professionisti esterni.
In via preliminare, il Collegio osserva che rientra nella giurisdizione amministrativa un ricorso con il quale si impugna una delibera di conferimento di servizi legali ad alcuni professionisti privati senza una preventiva gara ad evidenza pubblica, atteso che in tal caso il petitum sostanziale fatto valere in giudizio non attiene alla pretesa del ricorrente di conseguire l’incarico bensì alla pretesa di legalità dell’azione amministrativa, ossia alla pretesa che l’Amministrazione, pur quando agisce secondo il diritto privato, pervenga alla selezione del contraente sulla base di procedure amministrativa trasparenti e non discriminatorie, aperte alla partecipazione di tutti gli aventi diritto.
oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si Esso, quindi, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, iter del giudizio, dalla non prede terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.
E’ illegittima la delibera con la quale un comune ha affidato una serie di servizi legali a professionisti privati (nella specie si trattava dell’affidamento dell’incarico annuale per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale in favore degli organi comunali) senza esperire una procedura comparativa di tipo concorsuale per la scelta del miglior contraente, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, potevano aspirare al conseguimento dell’incarico, in violazione di quanto previsto, in via generale, dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 32 del D.L. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, a mente del quale le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti esterni, potendo procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ed alle condizioni e con i presupposti specificatamente individuati 31/7/2014 Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati.
Ha osservato la sentenza in rassegna che, nella specie, l’incarico affidato ai legali esterni consisteva nella complessiva attività di assistenza e consulenza legale da espletarsi in favore del Comune, ovvero nella gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo, come specificato nello schema di convenzione, di attività di consultazioni orali, scritte, e di redazione di pareri.
In buona sostanza, non si trattava, nello specifico, dell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma, piuttosto, della organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.
E’ stato ricordato quanto espresso di recente dalla giurisprudenza contabile ( Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Basilicata, parere n. 8/09) e all’autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale occorre distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo, caratterizzandosi il servizio legale per un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al singolo contratto d’opera intellettuale.
Mentre il patrocinio legale, infatti, costituendo il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, il Servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale.


